STATUTO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 1 - E’ costituita l’Associazione denominata N. 9, con sede in Cosenza alla Via Pasquale Galluppi n.15, con durata illimitata. Eventuali cambi di sede all'interno dello stesso Comune non comportano variazioni del presente Statuto. L' Associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista e apartitico. L'Associazione è in ogni caso regolamentata dalle norme vigenti in materia di Associazioni.

FINALITA', OBIETTIVI, ATTIVITA'
ART. 2 - L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, progetti ed eventi in ambito turistico, culturale, enogastronomico, sociale, musicale, teatrale, sportivo/ricreativo, cinematografico, artistico; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale negli ambiti suddetti; promuove ed organizza convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, lezioni, corsi di cucina, corsi di musica, premi e concorsi; partecipa a fiere ed expo nazionali ed internazionali; progetta e realizza mappe e cartine geografiche; promuove e valorizza turisticamente la Calabria al fine di attrarre nuovi flussi di viaggiatori nazionali ed internazionali; svolge attività di marketing turistico e gestisce uffici e centri di informazione ed accoglienza turistica per conto di enti pubblici o aziende private; opera nel settore del turismo sociale, dell'ecoturismo e del turismo congressuale; organizza gite, viaggi, escursioni e realizza itinerari con servizi di accompagnamento e guida turistica per i propri associati.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà anche attività editoriale, curando la progettazione e la realizzazione di siti web, la pubblicazione e la diffusione di periodici, guide turistiche, saggi, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse succitati, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione oppure avvalersi di prestazioni gratuite o retribuite fornite dagli stessi associati.
E' esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Per il perseguimento dei sopra indicati scopi sociali l’associazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie, previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, assumere partecipazioni ed interessenze dirette o indirette in società costituite o costituende, cooperative e consorzi, altre associazioni ed enti associativi e rappresentativi, in genere, aventi scopi affini o connessi al proprio. Al fine del raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà, inoltre, utilizzare qualsiasi mezzo pubblicitario e di informazione.
L’Associazione può stabilire rapporti di scambio e collaborazione con enti pubblici e privati, società. associazioni similari ed istituti, sia italiani che stranieri, utili a concorrere e/o favorire il raggiungimento degli scopi sociali, per conto dei quali potrà, anche organizzare e realizzare manifestazioni in Italia e all’estero.

SOCI
ART. 3 - I Soci si dividono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori.

SOCI FONDATORI
ART. 4 - Sono “Soci Fondatori” coloro che intervengono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo dell'Associazione.
Essi hanno diritto ad intervenire all'Assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti l'Associazione, nonché a provvedere alla nomina degli Organi dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono.

SOCI ONORARI
ART. 5 - I Soci Onorari sono quelle persone fisiche che per meriti specifici vengono ammessi a tale titolo. La delibera di ammissione dovrà essere assunta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Soci Fondatori. La nomina si perfezionerà con l'accettazione della qualifica di Socio Onorario da parte del soggetto nominato. I Soci onorari sono invitati all'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto e sono liberati dal pagamento di qualsiasi quota a favore dell'Associazione.

SOCI ORDINARI
ART. 6 - Possono assumere la qualifica di “Soci Ordinari” le persone giuridiche, pubbliche o private, gli Enti e le persone fisiche che si impegnino a contribuire all'attività dell'Associazione mediante la sottoscrizione ed il conferimento di una quota iniziale d'iscrizione ed il pagamento di un contributo periodico secondo le modalità e nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Essi hanno diritto a intervenire all'Assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti l'Associazione, nonché a provvedere alla nomina degli Organi dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono.

SOCIO SOSTENITORE
ART. 7 - Possono assumere la qualifica di “Socio Sostenitore” le persone fisiche, le Società, gli Enti o le Associazioni, dotate o meno di personalità giuridica che liberamente erogano contributi per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione. L'entità minima del contributo che da diritto alla qualifica di “Socio Sostenitore” viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo che convoca l'assemblea dei Soci lo ritenga opportuno essi potranno essere invitati ad assistere all'assemblea non essendo legittimata tale categoria di Soci né alla partecipazione né al voto.

DOMANDA DI AMMISSIONE
ART. 8 - Al fine di ottenere la qualifica di Socio Ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando, per le persone fisiche, il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione e dovrà riportare indicazione della denominazione/ragione sociale e della sede nonché l'attestazione di cui al comma precedente.
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni dal ricevimento, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. L'Ammissione si perfeziona con il pagamento della quota d'iscrizione e della quota periodica associativa.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

DOVERI DEI SOCI
ART. 9 - I soci, a seconda della loro qualifica, sono tenuti: al pagamento della quota d'iscrizione, al pagamento della quota associativa periodica fissata dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E', comunque, in facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
La quota d'iscrizione e la quota associativa periodica rappresentano un versamento obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituiscono pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né sono trasmissibili o rimborsabili.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART. 10 - La qualifica di socio si perde di diritto per:
- decesso, qualora si tratti di persona fisica;
- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
- mancato pagamento della quota associativa periodica, trascorsi 90 (novanta)
giorni dal sollecito effettuato dal Presidente o dal Segretario.
La qualifica di socio si perde inoltre nei seguenti casi:
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni agli obblighi statutari;
- espulsione o radiazione:
1. quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione.
- recesso a seguito di dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni prima della chiusura dell'esercizio nel corso del quale viene effettuata la comunicazione.
La perdita della qualifica di socio nelle ipotesi di cui al comma 2, escludendo l'ipotesi di recesso, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I Soci che hanno perso la qualifica a causa di morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Contro ogni provvedimento di espulsione o radiazione è ammesso ricorso da presentarsi al Presidente entro trenta giorni dalla decisione. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI
ART. 11 - Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituto dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
I proventi sono costituiti:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dai contributi periodici associativi;
c) da eventuali contributi di Enti o Privati;
d) dai proventi finanziari;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
f) da entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali;
e) da raccolte fondi “crowdfunding” e “fundraising”.

BILANCIO D’ESERCIZIO
ART. 12- Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione.
Il Bilancio, accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato, dovrà essere messo a disposizione dei Soci presso la Sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.
Il primo esercizio dell'associazione si chiude al 31 dicembre 2015.

RESIDUI DI BILANCIO
ART. 13 - Il residuo attivo di bilancio, nella misura del 50%, sarà utilizzato per il miglioramento, l'implementazione e l'acquisizione delle tecnologie utilizzate per la comunicazione e per l'utilizzo dei servizi web e per il rafforzamento del marchio e, nella restante misura del 50%, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci che approva il Bilancio il cui residuo attivo si riferisce, purché nel rispetto delle finalità sociali.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

ORGANI SOCIALI
ART. 14 - Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Presidente Onorario (organo facoltativo)
e) il Vice Presidente;
f) il Segretario;
g) il Collegio dei Sindaci Revisori (organo facoltativo).

ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 15 - L' Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
L' Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione o con avviso scritto da inviare ai Soci Fondatori, ai Soci Onorari, Soci Sostenitori ed ai Soci Ordinari almeno 8 giorni prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente. Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti e le espressioni di voto.

ASSEMBLEA ORDINARIA
ART. 16 - L'Assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno.
Essa:
- approva il bilancio consuntivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale sottoposte al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.
Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali, previa determinazione del numero, elegge il Consiglio Direttivo e nomina il Collegio dei Revisori, quest'ultimo se ritenuto necessario.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza sia dei Soci Fondatori che dei Soci Ordinari.
In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari intervenuto. Tanto in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto intervenuti in Assemblea. Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento del contributo economico periodico richiesto.
La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea Ordinaria da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di una delega.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART. 17 - L'Assemblea straordinaria, che delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno il 25% dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Per la validità dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile almeno la presenza personale o per delega della maggioranza dei Soci Fondatori e, per quel che attiene ai Soci Ordinari, qualunque sia il numero di questi intervenuto. Delibera con il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei Soci intervenuti e sempreché l'unanimità dei Soci Fondatori abbia votato favorevolmente.
Per la validità della deliberazione di scioglimento dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei Soci Fondatori e, per quel che attiene ai Soci Ordinari, qualunque sia il numero di questi intervenuto. Delibera con il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei Soci intervenuti e sempreché l‟unanimità dei Soci Fondatori abbia votato favorevolmente.
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea Straordinaria da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di una delega.

VOTAZIONI
ART. 18 - Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano, ma possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci ammessi al voto. Quando particolari esigenze lo consiglino, il Consiglio Direttivo potrà emanare direttive diverse in ordine alle votazioni mediante la redazione di un apposito regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di membri pari al numero dei Soci Fondatori ad un massimo di 5 (cinque) membri.
Ogni Socio Fondatore ha diritto a nominare un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo. Il residuo numero di Consiglieri verrà eletto dall'Assemblea ordinaria, con le maggioranze di cui al precedente art 16.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e stabilisce le deleghe degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del Segretario.
Quando particolare esigenze lo rendano opportuno, il numero dei consiglieri può essere aumentato fino al numero massimo consentito al comma 1), mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
I componenti cooptati del Consiglio Direttivo durano in carica fino alla prima Assemblea che dovrà provvedere alla ratifica della nomina effettuata dal Consiglio Direttivo. In caso di conferma nella nomina il Consigliere così nominato resterà in carica per la durata del Consiglio stesso.
I componenti cooptati - in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso o scioglimento - possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo per il rimanente periodo di vigenza del Consiglio Direttivo.
Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal Presidente dell'Associazione si intende che l‟abbia rifiutata, in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano.
Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche tutte o in parte.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario all'uopo nominato, saranno trascritte sul libro Verbali.

I CONSIGLIERI
ART. 21 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito secondo le indicazioni che verranno fornite dal Socio Fondatore ovvero, qualora venga meno un Consigliere diverso, mediante cooptazione.
Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere a convocare l'Assemblea per procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 22 - Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.
A tal fine:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo;
- delibera circa l'ammissione e il recesso dei Soci;
- compila i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio di competenza dell'Assemblea ordinaria;
- stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione e le quote annuali dovute dai Soci;
- redige entro il 31 marzo di ogni anno il Bilancio d'esercizio che, corredato della relazione illustrativa, trasmette al Collegio dei Sindaci Revisori, ove nominato;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formula l'eventuale regolamento interno;
- delega i propri poteri a uno o più dei suoi membri;
- delega uno o più dei suoi membri a esaminare le domande di adesione;
- delega uno o più dei suoi membri a coordinare e dirigere il personale dipendente, i collaboratori, la segreteria e l'ufficio amministrativo;
- ove necessario, delibera l'affidamento in outsourcing della tenuta dei libri contabili e sociali.
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nel limite delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
ART. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
Cura i rapporti con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

PRESIDENTE ONORARIO
ART. 24 - L'Assemblea Ordinaria qualora lo ritenga opportuno può procedere alla nomina, scegliendolo tra i Soci Onorari, di un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario resta in carica a tempo indeterminato e può essere revocato con delibera dell'Assemblea Ordinaria.
Il Presidente Onorario viene invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ma non ha diritto di voto.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI (Organo facoltativo)
ART. 25 - Il Collegio dei Sindaci Revisori, organo facoltativo, laddove e se nominato, è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci. Almeno uno dei Sindaci Revisori Effettivi e uno dei supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada, si procederà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all'Assemblea attraverso la redazione della propria relazione di accompagnamento al Bilancio.
L'incarico di Sindaco Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.
I Sindaci Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 26 - La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità, i quorum costitutivi e le maggioranze previste dall'articolo 17.
La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento decide, salvo disposizione imposta per Legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto.
E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONE FINALE
ART. 27 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice civile e delle leggi vigenti.