COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 1 - E’ costituita l’Associazione
denominata N. 9, con sede in Cosenza alla Via Pasquale Galluppi n.15,
con durata illimitata. Eventuali cambi di sede all'interno dello
stesso Comune non comportano variazioni del presente Statuto. L'
Associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista e
apartitico. L'Associazione è in ogni caso regolamentata dalle norme
vigenti in materia di Associazioni.
FINALITA', OBIETTIVI, ATTIVITA'
ART. 2 - L’Associazione promuove ed
organizza, senza alcuna finalità lucrativa, progetti ed eventi in
ambito turistico, culturale, enogastronomico, sociale, musicale,
teatrale, sportivo/ricreativo, cinematografico, artistico; promuove
ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale
negli ambiti suddetti; promuove ed organizza convegni, conferenze,
dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, lezioni, corsi di
cucina, corsi di musica, premi e concorsi; partecipa a fiere ed expo
nazionali ed internazionali; progetta e realizza mappe e cartine
geografiche; promuove e valorizza turisticamente la Calabria al fine
di attrarre nuovi flussi di viaggiatori nazionali ed internazionali;
svolge attività di marketing turistico e gestisce uffici e centri di
informazione ed accoglienza turistica per conto di enti pubblici o
aziende private; opera nel settore del turismo sociale,
dell'ecoturismo e del turismo congressuale; organizza gite, viaggi,
escursioni e realizza itinerari con servizi di accompagnamento e
guida turistica per i propri associati.
L’Associazione, per il raggiungimento
dei suoi fini statutari, svolgerà anche attività editoriale,
curando la progettazione e la realizzazione di siti web, la
pubblicazione e la diffusione di periodici, guide turistiche, saggi,
bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri
nei settori di interesse succitati, rivolti anche ai non soci, per la
diffusione e la divulgazione della sua attività. Per l’attuazione
dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare
artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato
estraneo all’Associazione oppure avvalersi di prestazioni gratuite
o retribuite fornite dagli stessi associati.
E' esplicitamente vietata
l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi
o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere
ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria,
necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni
modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve
considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma
4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Associazione potrà, in via
accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso
marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli
scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la
realizzazione dei fini sociali.
Per il perseguimento dei sopra indicati
scopi sociali l’associazione potrà avvalersi di tutte le
agevolazioni fiscali e creditizie, previste dalle leggi regionali,
nazionali e comunitarie, assumere partecipazioni ed interessenze
dirette o indirette in società costituite o costituende, cooperative
e consorzi, altre associazioni ed enti associativi e rappresentativi,
in genere, aventi scopi affini o connessi al proprio. Al fine del
raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà, inoltre,
utilizzare qualsiasi mezzo pubblicitario e di informazione.
L’Associazione può stabilire
rapporti di scambio e collaborazione con enti pubblici e privati,
società. associazioni similari ed istituti, sia italiani che
stranieri, utili a concorrere e/o favorire il raggiungimento degli
scopi sociali, per conto dei quali potrà, anche organizzare e
realizzare manifestazioni in Italia e all’estero.
SOCI
ART. 3 - I Soci si dividono in: Soci
Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori.
SOCI FONDATORI
ART. 4 - Sono “Soci Fondatori”
coloro che intervengono alla sottoscrizione dell'Atto
costitutivo dell'Associazione.
Essi hanno diritto ad intervenire
all'Assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni
riguardanti l'Associazione, nonché a provvedere alla nomina degli
Organi dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono.
SOCI ONORARI
ART. 5 - I Soci Onorari sono quelle
persone fisiche che per meriti specifici vengono ammessi a tale
titolo. La delibera di ammissione dovrà essere assunta dal Consiglio
Direttivo su proposta di almeno due Soci Fondatori. La nomina si
perfezionerà con l'accettazione della qualifica di Socio Onorario
da parte del soggetto nominato. I Soci onorari sono invitati
all'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto e sono liberati
dal pagamento di qualsiasi quota a favore dell'Associazione.
SOCI ORDINARI
ART. 6 - Possono assumere la qualifica
di “Soci Ordinari” le persone giuridiche, pubbliche o private,
gli Enti e le persone fisiche che si impegnino a contribuire
all'attività dell'Associazione mediante la sottoscrizione ed il
conferimento di una quota iniziale d'iscrizione ed il
pagamento di un contributo periodico secondo le modalità e
nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione. Essi hanno diritto a intervenire all'Assemblea
per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti
l'Associazione, nonché a provvedere alla nomina degli Organi
dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono.
SOCIO SOSTENITORE
ART. 7 - Possono assumere la qualifica
di “Socio Sostenitore” le persone fisiche, le Società, gli
Enti o le Associazioni, dotate o meno di personalità giuridica che
liberamente erogano contributi per lo svolgimento dell'attività
istituzionale dell'Associazione. L'entità minima del contributo che
da diritto alla qualifica di “Socio Sostenitore” viene
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio
Direttivo che convoca l'assemblea dei Soci lo ritenga opportuno essi
potranno essere invitati ad assistere all'assemblea non essendo
legittimata tale categoria di Soci né alla partecipazione né
al voto.
DOMANDA DI AMMISSIONE
ART. 8 - Al fine di ottenere la
qualifica di Socio Ordinario è necessario presentare domanda al
Consiglio Direttivo indicando, per le persone fisiche, il proprio
nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente
all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto,
all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi
sociali.
Nel caso di domanda presentata da
soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata
dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede
l'adesione e dovrà riportare indicazione della denominazione/ragione
sociale e della sede nonché l'attestazione di cui al comma
precedente.
Le modalità di presentazione della
domanda sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
E' compito del Consiglio Direttivo,
ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed
esprimersi, entro trenta giorni dal ricevimento, in merito alla
domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in
possesso dei requisiti previsti. L'Ammissione si perfeziona con il
pagamento della quota d'iscrizione e della quota periodica
associativa.
Nel caso in cui la domanda venga
respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.
Sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci
alla sua prima convocazione ordinaria.
DOVERI DEI SOCI
ART. 9 - I soci, a seconda della loro
qualifica, sono tenuti: al pagamento della quota d'iscrizione, al
pagamento della quota associativa periodica fissata dal Consiglio
Direttivo, all'osservanza dello statuto, degli eventuali
regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi
sociali.
L'adesione all'associazione non
comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento della quota di ammissione e al versamento
della quota annua di iscrizione. E', comunque, in facoltà
degli aderenti all'associazione effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
La quota d'iscrizione e la quota
associativa periodica rappresentano un versamento obbligatorio a
sostegno economico del sodalizio e non costituiscono pertanto titolo
di proprietà o di partecipazione a proventi, né sono trasmissibili
o rimborsabili.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART. 10 - La qualifica di socio si
perde di diritto per:
- decesso, qualora si tratti di persona
fisica;
- messa in liquidazione e/o
scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad
un soggetto diverso dalla persona fisica;
- mancato pagamento della quota
associativa periodica, trascorsi 90 (novanta)
giorni dal sollecito effettuato dal
Presidente o dal Segretario.
La qualifica di socio si perde inoltre
nei seguenti casi:
- comportamento contrastante con gli
scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni agli obblighi
statutari;
- espulsione o radiazione:
1. quando il socio non ottemperi alle
disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando in qualunque modo arrechi
danni morali o materiali all'Associazione.
- recesso a seguito di dimissioni che
devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro 90
(novanta) giorni prima della chiusura dell'esercizio nel corso del
quale viene effettuata la comunicazione.
La perdita della qualifica di socio
nelle ipotesi di cui al comma 2, escludendo l'ipotesi di recesso, è
deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere
contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo
stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I Soci che hanno perso la qualifica a
causa di morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo
pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal
Consiglio Direttivo.
Contro ogni provvedimento di espulsione
o radiazione è ammesso ricorso da presentarsi al Presidente entro
trenta giorni dalla decisione. Sul ricorso si pronuncerà in via
definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.
PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI
ART. 11 - Il patrimonio sociale
dell'associazione è indivisibile ed è costituto dal patrimonio
mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
I proventi sono costituiti:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dai contributi periodici
associativi;
c) da eventuali contributi di Enti o
Privati;
d) dai proventi finanziari;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti
diversi;
f) da entrate derivanti da attività
commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative
promozionali;
e) da raccolte fondi “crowdfunding”
e “fundraising”.
BILANCIO D’ESERCIZIO
ART. 12- Il bilancio comprende
l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e
deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile
dell'anno successivo per l'approvazione.
Il Bilancio, accompagnato dalle
relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci
Revisori, se nominato, dovrà essere messo a disposizione dei Soci
presso la Sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data
fissata per l'Assemblea.
Quando particolari esigenze lo
richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio
potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
Esso si compone del rendiconto
economico e dello stato patrimoniale.
Il primo esercizio dell'associazione
si chiude al 31 dicembre 2015.
RESIDUI DI BILANCIO
ART. 13 - Il residuo attivo di
bilancio, nella misura del 50%, sarà utilizzato per il
miglioramento, l'implementazione e l'acquisizione delle tecnologie
utilizzate per la comunicazione e per l'utilizzo dei servizi web
e per il rafforzamento del marchio e, nella restante misura
del 50%, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria
dei Soci che approva il Bilancio il cui residuo attivo si riferisce,
purché nel rispetto delle finalità sociali.
E' fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per Legge.
ORGANI SOCIALI
ART. 14 - Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Presidente Onorario (organo
facoltativo)
e) il Vice Presidente;
f) il Segretario;
g) il Collegio dei Sindaci Revisori
(organo facoltativo).
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 15 - L' Assemblea dei soci può
essere Ordinaria o Straordinaria.
L' Assemblea è convocata a cura
del Consiglio Direttivo tramite avviso pubblicato sul sito web
dell'Associazione o con avviso scritto da inviare ai Soci Fondatori,
ai Soci Onorari, Soci Sostenitori ed ai Soci Ordinari almeno 8 giorni
prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare il giorno,
il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.
L'Assemblea, tanto ordinaria che
straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, le
deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura
del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati
il numero dei votanti e le espressioni di voto.
ASSEMBLEA ORDINARIA
ART. 16 - L'Assemblea ordinaria viene
convocata di regola una volta l'anno.
Essa:
- approva il bilancio consuntivo;
- approva le linee generali del
programma di attività per l'anno sociale;
- delibera su tutte le questioni
attinenti la gestione sociale sottoposte al suo esame da parte del
Consiglio Direttivo.
Negli anni in cui occorre rinnovare le
cariche sociali, previa determinazione del numero, elegge il
Consiglio Direttivo e nomina il Collegio dei Revisori, quest'ultimo
se ritenuto necessario.
In prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della
maggioranza sia dei Soci Fondatori che dei Soci Ordinari.
In seconda convocazione l'Assemblea
Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei
Soci Fondatori e dei Soci Ordinari intervenuto. Tanto in prima che
in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto intervenuti in
Assemblea. Hanno diritto di voto i soci in regola col
pagamento del contributo economico periodico richiesto.
La seconda convocazione dovrà aver
luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in
sede di convocazione.
Il Socio può farsi rappresentare in
Assemblea Ordinaria da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore
di una delega.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART. 17 - L'Assemblea straordinaria,
che delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo
scioglimento o liquidazione dell'Associazione, è convocata su un
ordine del giorno prefissato:
- tutte le volte che il Consiglio
Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta
motivata almeno il 25% dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea
dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene
richiesta.
Per la validità dell'Assemblea
straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da
apportare allo Statuto è indispensabile almeno la presenza
personale o per delega della maggioranza dei Soci Fondatori e, per
quel che attiene ai Soci Ordinari, qualunque sia il numero di questi
intervenuto. Delibera con il voto favorevole di almeno due terzi
della totalità dei Soci intervenuti e sempreché l'unanimità dei
Soci Fondatori abbia votato favorevolmente.
Per la validità della
deliberazione di scioglimento dell'Associazione è
indispensabile la presenza di almeno due terzi dei Soci Fondatori e,
per quel che attiene ai Soci Ordinari, qualunque sia il numero di
questi intervenuto. Delibera con il voto favorevole di almeno due
terzi della totalità dei Soci intervenuti e sempreché
l‟unanimità dei Soci Fondatori abbia votato
favorevolmente.
Il Socio può farsi rappresentare in
Assemblea Straordinaria da altro Socio. Ogni Socio può essere
portatore di una delega.
VOTAZIONI
ART. 18 - Le votazioni avverranno
normalmente per alzata di mano, ma possono avvenire a scrutinio
segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci ammessi
al voto. Quando particolari esigenze lo consiglino, il
Consiglio Direttivo potrà emanare direttive diverse in ordine alle
votazioni mediante la redazione di un apposito regolamento.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è
composto da un numero minimo di membri pari al numero dei Soci
Fondatori ad un massimo di 5 (cinque) membri.
Ogni Socio Fondatore ha diritto a
nominare un proprio rappresentante all'interno del Consiglio
Direttivo. Il residuo numero di Consiglieri verrà eletto
dall'Assemblea ordinaria, con le maggioranze di cui al precedente art
16.
Il Consiglio Direttivo dura in
carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo
seno il Presidente, il Vicepresidente e stabilisce le deleghe
degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta
dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo provvede inoltre
alla nomina del Segretario.
Quando particolare esigenze lo rendano
opportuno, il numero dei consiglieri può essere aumentato fino
al numero massimo consentito al comma 1), mediante cooptazione
da parte del Consiglio Direttivo che in proposito delibererà con la
presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi
componenti.
I componenti cooptati del Consiglio
Direttivo durano in carica fino alla prima Assemblea che dovrà
provvedere alla ratifica della nomina effettuata dal Consiglio
Direttivo. In caso di conferma nella nomina il Consigliere così
nominato resterà in carica per la durata del Consiglio stesso.
I componenti cooptati - in caso di
dimissioni, permanente impedimento o decesso o scioglimento - possono
essere sostituiti dal Consiglio Direttivo per il rimanente periodo di
vigenza del Consiglio Direttivo.
Quando il cooptato non accetti per
iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal
Presidente dell'Associazione si intende che l‟abbia rifiutata, in
tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20 - Il Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o
ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi
intervenga la maggioranza dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice
Presidente o dal membro più anziano.
Le riunioni del Consiglio Direttivo non
sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne
ravvisi la necessità, di renderle pubbliche tutte o in parte.
Le deliberazioni sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo, riportate a cura del Segretario all'uopo nominato, saranno
trascritte sul libro Verbali.
I CONSIGLIERI
ART. 21 - I Consiglieri sono tenuti a
partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni
consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo
sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere decaduto o dimissionario
è sostituito secondo le indicazioni che verranno fornite dal Socio
Fondatore ovvero, qualora venga meno un Consigliere diverso, mediante
cooptazione.
Ove decada la maggioranza del
Consiglio si deve provvedere a convocare l'Assemblea per
procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 22 - Il Consiglio Direttivo
assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è
investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati
all'Assemblea.
A tal fine:
- redige i programmi di attività
sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle delibere
dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo;
- delibera circa l'ammissione e il
recesso dei Soci;
- compila i progetti per l'impiego
del residuo di Bilancio di competenza dell'Assemblea
ordinaria;
- stabilisce le modalità di
presentazione della domanda di ammissione e le quote annuali dovute
dai Soci;
- redige entro il 31 marzo di ogni
anno il Bilancio d'esercizio che, corredato della relazione
illustrativa, trasmette al Collegio dei Sindaci Revisori, ove
nominato;
- stipula tutti gli atti e i contratti
di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formula l'eventuale regolamento
interno;
- delega i propri poteri a uno o più
dei suoi membri;
- delega uno o più dei suoi membri a
esaminare le domande di adesione;
- delega uno o più dei suoi
membri a coordinare e dirigere il personale dipendente, i
collaboratori, la segreteria e l'ufficio amministrativo;
- ove necessario, delibera
l'affidamento in outsourcing della tenuta dei libri contabili e
sociali.
Il Consiglio Direttivo nell'ambito
delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di
consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché
dell'attività di cittadini non soci in grado, per competenze
specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi
ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti
professionali, nel limite delle previsioni economiche approvate
dall'Assemblea.
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
ART. 23 - Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio
Direttivo e l'Assemblea.
Cura i rapporti con Enti, Istituzioni,
Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di
instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative
dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente
tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Può, in casi di urgenza, assumere
provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che
dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
PRESIDENTE ONORARIO
ART. 24 - L'Assemblea Ordinaria
qualora lo ritenga opportuno può procedere alla nomina,
scegliendolo tra i Soci Onorari, di un Presidente
Onorario. Il Presidente Onorario resta in carica a tempo
indeterminato e può essere revocato con delibera dell'Assemblea
Ordinaria.
Il Presidente Onorario viene invitato a
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
dei Soci, ma non ha diritto di voto.
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI (Organo
facoltativo)
ART. 25 - Il Collegio dei Sindaci
Revisori, organo facoltativo, laddove e se nominato, è composto da
tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i
soci. Almeno uno dei Sindaci Revisori Effettivi e uno dei supplenti
dovranno essere scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori
Contabili.
Il Collegio dura in carica tre anni e i
suoi membri sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre
cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti dei membri del
Collegio dei Sindaci Revisori decada, si procederà provvedere
all'elezione di un nuovo Collegio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori
verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui
bilanci da presentare all'Assemblea attraverso la redazione della
propria relazione di accompagnamento al Bilancio.
L'incarico di Sindaco Revisore è
incompatibile con la carica di Consigliere.
I Sindaci Revisori partecipano di
diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con
facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 26 - La decisione di scioglimento
dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità, i
quorum costitutivi e le maggioranze previste dall'articolo 17.
La stessa Assemblea che ratifica lo
scioglimento decide, salvo disposizione imposta per Legge, sulla
devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o
più scopi previsti dal presente Statuto.
E' esclusa in ogni caso qualunque
ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 27 - Per quanto non previsto dal
presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea a
maggioranza assoluta dei soci partecipanti con diritto di voto, a
norma del Codice civile e delle leggi vigenti.